
L’ordinamento italiano, in base all’art. 44 del Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01, assoggetta l’abuso edilizio a due tipologie di sanzioni: ammenda e/o reclusione penale (passibile di prescrizione) e sanzione amministrativa edilizia (non passibile di prescrizione e volta al ripristino totale delle condizioni originali del territorio prima del reato).
I reati edilizi possono comprendere:
- Inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e del permesso di costruire.
- Opere in totale difformità o assenza del permesso di costruire o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
- Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.
In
particolare, l’articolo recita quanto segue:
Art. 44 DPR 380-2001 (Sanzioni penali)
“1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l’ammenda fino a 20658 euro per
l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di
costruire;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10328 a
103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o
assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e
l’ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo
30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi
nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva
del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni
sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune
nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza
definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.”
In questo contesto, come si collocano a livello giuridico le opere di manutenzione STRAORDINARIA? Possono essere considerate illeciti edilizi nel caso manchino di permessi specifici o non siano conformi alle norme regolamentari?
Iniziamo col dire che gli interventi di manutenzione straordinaria sono tutte quelle opere di modifica effettuate al fine di rinnovare o sostituire parti (anche strutturali) di edifici esistenti ma non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e comportare modifiche alla destinazione d’uso. Nel caso gli interventi effettuati rispettino questi principi, essi NON possono essere considerati reati edilizi e non sono pertanto perseguibili dalla legge.
Alcuni
esempi di manutenzione straordinaria sono il consolidamento dei solai
o delle scale, la realizzazione di opere accessorie, che non
aumentino volume o superfici utili (CdS n. 301/1993), la demolizione
e ricostruzione di pareti divisorie (CdS n. 194/1989), lo spostamento
del lucernario (CdS n. 4267/2016), lo spostamento dei servizi
igienici, il rifacimento di scale e rampe, la realizzazione di muri
di cinta e cancellate, la sostituzione di infissi esterni, interventi
finalizzati al risparmio energetico, l’adeguamento di canne
fumarie, centrali termiche, ascensori, ecc.
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